Fermo amministrativo, giurisdizione ripartita fra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato
In materia di fermo ex art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973, e di iscrizione ipotecaria (ex art. 77 medesimo D.P.R.), la giurisdizione si ripartisce fra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato. Le controversie in tema di fermo di beni mobili, quindi, appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie solo se il fermo e` stato eseguito a garanzia del soddisfacimento di crediti di natura tributaria, parimenti, quelle in tema d`iscrizione ipotecaria rientrano nella giurisdizione delle Commissioni soltanto nel caso in cui siano state effettuate per ottenere il pagamento di imposte o tasse.
Cassazione Civile, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011
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Diretta impugnabilita` del fermo amministrativo
Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell`ente pubblico di natura tributaria e` impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l`interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimita` sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell`elenco degli atti impugnabili contenuto nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, che in conseguenza dell`allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448. Viene affermata la diretta impugnabilita` del preavviso de ... ( continua)
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Interesse ad impugnare un preavviso di fermo amministrativo
In tema di opposizione avverso un preavviso di fermo amministrativo predisposto a carico di una autovettura, sussiste l`interesse ad impugnare il preavviso perche` tale atto contiene, oltre all`invito al pagamento da effettuarsi entro venti giorni dalla notifica, la comunicazione ultima che decorso inutilmente il termine per pagare si provvedera` alla iscrizione del fermo presso il Pubblico Registro Automobilistico senza ulteriore preavviso, quindi perche` lo stesso vale come comunicazione ultima della iscrizione del fermo entro i successivi venti giorni.
Cassazione Civile, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 20931 del 12 ottobre 2011
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