Rapporto tra le nozioni di nullita` ed annullabilita` in ambito societario
In ordine al rapporto tra le nozioni di nullita` ed annullabilita` in ambito societario discende che una deliberazione assembleare adottata esclusivamente in base ad un motivo illecito non potrebbe dirsi nulla, ma semmai annullabile. D`altronde, l`intento di piegare la deliberazione a finalita` di prevaricazione della minoranza e` da tempo ricondotto dalla giurisprudenza alla figura dell`eccesso, o abuso, di potere, inteso come violazione del canone di buona fede nell`esecuzione dei rapporti contrattuali, e se ne fa derivare appunto l`annullabilita`.
Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 26842 del 7 novembre 2008
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Patologia delle deliberazioni assembleari di societa` per azioni, inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale
In tema di patologia delle deliberazioni assembleari di societa` per azioni, si ha un`inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale. Per siffatte deliberazioni vige la regola generale dell`annullabilita` stabilita dall`art. 2377 c.c., mentre la previsione della nullita` e` limitata ai soli casi disciplinati dal successivo art. 2379 c.c. . Perche` possa dunque ravvisarsi un`ipotesi di nullita` occorre che la deliberazione abbia oggetto impossibile o illecito. La possibilita` di configurare come illecito l`oggetto della deliberazione implica che quanto da essa statuito, ossia il suo contenuto sostanziale, sia non soltanto genericamente contra legem, ossia in contrasto con una qualche norma di contenuto cogente (il che implicherebbe appunto null`altro che la non conformita` alla legge, da cui il precedente art. 2377 fa discendere l`annullabilita`), ma violi norme o principi giuridici dettati a presidio di un interesse generale, tale da trascendere quello del singolo socio. Al ... ( continua)
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Impugnazione incidentale tardiva, ammissibilita`
In base al combinato disposto degli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., e` ammessa l`impugnazione incidentale tardiva anche quando sia scaduto il termine per l`impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l`interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito e` contenuta nelle citate disposizioni.
Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 26842 del 7 novembre 2008
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