|
L`art. 410, secondo comma, c.p.c., secondo cui la comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine
|
di decadenza, e` stato interpretato nel senso che il termine di decadenza per l`impugnazione del licenziamento viene sospeso con il deposito dell`istanza di tentativo di conciliazione, contenente la detta impugnativa, presso la commissione di conciliazione, mentre e` irrilevante,
|
in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento in cui l`ufficio provinciale del lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 6335 del 16 marzo 2009
|