Legge 4 maggio 2009, n. 41: "Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia"
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il 5 maggio come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2.
1. In occasione della Giornata nazionale di cui all`articolo 1 possono essere organizzate iniziative volte a sensibilizzare l`opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui all`articolo 1 le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell`ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovan ... ( continua)
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Acquisizione al fascicolo per il dibattimento ex art. 500 c.p.c., minacce successive al reato, esclusione
Ai fini dell`acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell`art. 500, comma quarto, c.p.p., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli elementi concreti sulla base dei quali puo` ritenersi che lo stesso sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinche` non deponga, ovvero deponga il falso, debbono raggiungere un quantum di natura indiziaria, caratterizzato da plausibilita` logica, che possa far presumere l`esistenza di una intimidazione che abbia compromesso la genuinita` della deposizione dibattimentale. La norma non prevede la necessita` che le minacce siano successive al reato. Nella specie il giudice di merito accertava l`effettivita` delle minacce ed il concreto timore dimostrato dalla parte lesa nel corso degli immediati accertamenti dei Carabinieri.
Cassazione Penale, Sezione Seconda, Sentenza n. 38894 del 16 settembre 2008
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Nell`ipotesi di imputazioni alternative, la definizione giudiziale di una delle imputazioni contestate non incide sui poteri di cognizione del giudice in ordine alla imputazione superstite
In tema di divieto di bis in idem, ove l`imputato sia stato assolto da una determinata imputazione, congiuntamente contestata assieme ad un`altra, relativa allo stesso fatto, nell`ambito del medesimo procedimento, sulla residua imputazione non ha modo di esplicarsi l`effetto preclusivo derivante dal giudicato intervenuto sulla prima; e cio` proprio in quanto l`altra, alternativa alla prima, sia ancora sub judice. Infatti, il bis in idem evocato dall`art. 649 c.p.p. concerne l`ipotesi in cui taluno, dopo essere stato gia` giudicato in ordine a un certo fatto, sia di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto; mentre, nell`ipotesi di imputazioni alternative, la definizione giudiziale di una delle regiudicande non incide sui poteri di cognizione del giudice in ordine alla regiudicanda superstite, per la quale il procedimento penale era stato avviato contestualmente alla prima.
Cassazione Penale, Sezione Seconda, Sentenza n. 35070 del 25 giugno 2008
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