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Prima del loro recepimento nell`ordinamento interno, avvenuto con la legge n. 428 del 1990 e con il d.lgs. 257 del 1991, le direttive CEE 362/75 e CEE 82/76, che prevedevano l`adeguata remunerazione per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti le facolta` di medicina che comportasse lo svolgimento delle attivita` mediche del servizio in cui si effettuava la specializzazione, con dedizione a tale formazione pratica e teorica per l`intera settimana lavorativa e
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per tutta la durata dell`anno secondo le disposizioni fissate dalle autorita` competenti, non erano applicabili nell`ordinamento interno in considerazione del loro carattere non dettagliato, che, come precisato anche dalla Corte di Giustizia CE, sentenza 25 febbraio 1999, causa C-131/97, non consentiva al giudice nazionale di identificare il debitore tenuto al versamento della remunerazione adeguata, ne` l`importo di quest`ultima. Conseguentemente, che la mancata trasposizione fa
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sorgere, conformemente ai principi piu` volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento del danno cagionato per il ritardato adempimento, consistente nella perdita della chance di ottenere i benefici essenziali per consentire un percorso formativo scevro, almeno in parte, da preoccupazioni esistenziali, resi possibili da una tempestiva attuazione delle direttive medesime.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 9147 del 17 aprile 2009
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