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Infortuni sul lavoro nelle imprese di grandi dimensioni
19/12/2009
Giurisprudenza Penale
Nelle imprese di grandi dimensioni non e` possibile attribuire tout court all`organo di vertice la responsabilita` per l`inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre apprezzare l`apparato organizzativo che si e` costituito, si` da poter risalire, all`interno di questo, al responsabile del settore. Diversamente opinando, del resto, si finirebbe con l`addebitare all`organo di vertice quasi una sorta di responsabilita` oggettiva rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili, perche` devolute alla cura ed alla conseguente responsabilita` di altri. E` altrettanto vero che il problema interpretativo ricorrente e` sempre stato quello della individuazione delle condizioni di legittimita` della delega: questo, per evitare una facile
elusione dell`obbligo di garanzia gravante sul datore di lavoro, ma, nel contempo, per scongiurare il rischio, sopra evidenziato, di trasformare tale obbligo in una sorta di responsabilita` oggettiva, correlata tout court alla posizione soggettiva di datore di lavoro. Sul punto, costituisce affermazione consolidata che il datore di lavoro e` il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica. Cio` dovendo desumere, anche a non voler considerare gli obblighi specifici in tal senso posti a carico dello stesso datore di lavoro dalla norma di chiusura stabilita nell`articolo 2087 del codice civile, che integra tuttora la legislazione speciale di prevenzione,
imponendo al datore di lavoro di farsi tout court garante dell`incolumita` del lavoratore. Va, quindi, ancora una volta ribadito che il datore di lavoro, proprio in forza delle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all`articolo 2087 del codice civile, e` il garante dell`incolumita` fisica e della salvaguardia della personalita` morale del lavoratore, con la gia` rilevata conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l`evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio che non impedire un evento che si ha l`obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
Cassazione Penale, Sezione Quarta, Sentenza n. 4123 del 10 dicembre 2008 - depositata il 28 gennaio 2009

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