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L`azione di rivalsa di cui l`Inail e` titolare per perseguire altresi` lo scopo pratico di incentivare l`adempimento dell`obbligo del datore di lavoro di adottare ogni misura idonea a prevenire i sinistri viene favorita sotto un duplice aspetto, quello dell`ampia e generalizzata conoscenza dell`esercizio dell`azione penale per perseguire i reati dai quali presumibilmente sono scaturiti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali ammesse alla tutela previdenziale e quello consistente nella facolta` di agire in regresso anche nel processo penale attraverso la
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costituzione di parte civile, concludendosi che alla luce della nuova normativa l`Inail puo` agire indifferentemente in sede penale o in sede civile per cercare di recuperare le somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali. Ulteriore conferma della correttezza di tale interpretazione puo` desumersi da una disposizione del d.lgs. n. 81 del 2008. Precisamente l`art. 61 che al primo comma riproduce integralmente il testo dell`art. 2 della legge delega 123/2007 e con il secondo comma stabilisce che le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di
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infortuni sul lavoro possono esercitare i diritti e le facolta` della persona offesa. Anche questa disposizione conferma la diversita` di posizione che si e` voluta riconoscere all`Inail rispetto agli altri soggetti menzionati al comma 2, e conferma che con il prescrivere l`obbligo di dare notizia all`Inail dell`inizio dell`azione penale ai fini della costituzione di parte civile e dell`azione di regresso si e` voluto attribuire all`istituto quella legittimazione in tal senso.
Cassazione Penale, Sezione Quarta, Sentenza n. 47374 del 9 ottobre 2008 - depositata il 19 dicembre 2008
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