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Il diritto di recesso e` una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto, che presuppone pur sempre l`adempimento della controparte avente i medesimi caratteri dell`inadempimento che giustifica la risoluzione giudiziale: esso costituisce null`altro che uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (l`inadempimento della controparte) quanto le conseguenze (la caducazione ex tunc degli effetti del contratto). Tale
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inquadramento sistematico dell`istituto postula, al fine di un legittimo esercizio del diritto di recesso e di conseguente ritenzione della caparra, l`esistenza di un inadempimento gravemente colpevole, di un inadempimento cioe` imputabile (ex artt. 1218 e 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.). Un inadempimento imputabile, poiche` in assenza di esso viene meno il piu` generale presupposto richiesto dalla norma di cui all`art. 1218 c.c., affinche` il debitore possa considerarsi
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tenuto al risarcimento del danno, del quale la caparra costituisce liquidazione anticipata, convenzionale, forfetaria: la impossibilita` dell`esecuzione della prestazione per causa non imputabile determina la risoluzione per impossibilita` sopravvenuta della prestazione (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.) e la conseguente caducazione dell`intera convenzione negoziale, ivi compresa quella, accessoria, istitutiva della caparra.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009
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