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Pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilita` il datore di lavoro allorche` le carenze nella disciplina antinfortunistica e, piu` in generale, nella materia di sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacita` di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. E` da ritenere, quindi, senz`altro fermo l`obbligo per il datore di lavoro di intervenire allorche` apprezzi che il
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rischio connesso allo svolgimento dell`attivita` lavorativa si riconnette a scelte di carattere generale di politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacita` di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza. Tali principi hanno trovato conferma nel decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede, infatti, gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, per l`importanza e, all`evidenza, per l`intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che sono e rimangono attribuite al
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potere/dovere del datore di lavoro. Trattasi: a) dell`attivita` di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza al fine della redazione del documento previsto dall`articolo 28 del decreto cit., contenente non solo l`analisi valutativa dei rischi, ma anche l`indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate; nonche` b) della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP).
Cassazione Penale, Sezione Quarta, Sentenza n. 4123 del 10 dicembre 2008 - depositata il 28 gennaio 2009
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