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Contratto preliminare, inadempimento, rapporti tra le azioni
20/04/2010
Giurisprudenza Civile
I due rimedi disciplinati, rispettivamente, dai commi secondo e terzo dell`art. 1385 c.c. a favore della parte non inadempiente nell`ipotesi di inadempimento della controparte hanno carattere distinto e non cumulabile;
L`inadempimento si identifica in ogni caso con quello che da luogo alla risoluzione, di cui il giudice e` tenuto comunque a sindacarne gravita` e imputabilita`;
La parte non inadempiente che abbia esercitato il potere di recesso riconosciutole dalla legge e` legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata: la caparra cofirmataria assume, in tal caso, la funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento. Qualora, invece, detta parte abbia preferito domandare la risoluzione (o l`esecuzione del contratto), il diritto al risarcimento del danno, che rimane regolato dalle norme generali, postula che il pregiudizio subito sia provato nell`an e nel
quantum, con conseguente possibilita` di rigetto della relativa domanda in ipotesi di mancato raggiungimento della prova;
La parte che ha ricevuto la caparra, se destinataria di una richiesta di restituzione ex art. 1385, secondo comma, c.c. sul presupposto del suo inadempimento, puo` limitarsi ad eccepire l`inadempimento dell`altra parte, senza bisogno di proporre domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, essendo questa una facolta` ulteriore, riconosciutale dal terzo comma dello stesso articolo;
Introdotta la domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni, non e` applicabile la disciplina della caparra di cui al secondo comma dell`art. 1385 c.c.; e` illegittima la condanna della parte inadempiente a restituire il doppio della caparra ricevuta, stante la non cumulabilita` dei due rimedi; e` necessaria la prova del danno secondo le regole generali;
Mancando la prova del danno, se inadempiente
e` l`accipiens, la restituzione della caparra e` un effetto della risoluzione come conseguenza del venir meno della causa che aveva determinato la corresponsione; l`obbligo di restituzione della somma ricevuta, priva di funzione risarcitoria, rimane soggetto al principio nominalistico; se l`accipiens e` adempiente, viceversa, la caparra svolge funzione di garanzia dell`obbligazione di risarcimento (funzione che si esplica nell`esercizio del diritto - da parte di chi l`abbia ricevuta e abbia titolo risarcitorio - a ritenere l`importo fino alla liquidazione del danno), conserva tale funzione sino alla conclusione del procedimento per la liquidazione dei danni derivanti dall`avvenuta risoluzione, non trova giustificazione la richiesta di restituzione sino alla definizione di tale procedimento, con conseguente compensazione con il credito risarcitorio.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009

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