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In un comune nel quale e` prevista una sola sede notarile, i notai diversi dal titolare possono esercitarvi la propria attivita` professionale (e proprio in virtu` dell`aspetto libero - professionale) in modo accessorio sia sotto il profilo funzionale, sia sotto quello economico rispetto al proprio ufficio - studio posto in comune diverso e che, quindi, resta esclusa la facolta` per essi di esercitarvi un`attivita` continuativa,
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generalizzata e stabilizzata. In materia non e` configurabile il danno il re ipsa. Tuttavia, rientra nel concetto di nozione di comune esperienza la considerazione che la presenza costante di altro studio notarile e` fatto idoneo ad incidere negativamente sull`attivita` professionale e sui risultati economici del professionista unico titolare della sede. La quantificazione di un danno siffatto si rileva particolarmente
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sfuggente, ma a cio` soccorre l`art. 1226 c.c. che consente il ricorso alla liquidazione equitativa ogni volta che il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare. Come costantemente affermato, tale norma non vale ad esonerare il danneggiato dall`onere probatorio e, anzi, lo grava dell`esigenza di offrire al giudice elementi idonei allo scopo.
Cassazione Civile, Sezione Terza, Sentenza n. 28419 del 28 novembre 2008
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