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Il sopravvenuto fallimento del debitore non determina l`improcedibilita` dell`azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore al fine di far dichiarare a se` inopponibile un
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atto di disposizione compiuto dal debitore sul proprio patrimonio, quando il curatore del fallimento non manifesti la volonta` di subentrare in detta azione, ne` altrimenti risulti aver
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intrapreso, con riguardo a quel medesimo atto di disposizione, altra analoga azione a norma dell`art. 66 l. fall. .
Cassazione Civile, Sezione Unite, Sentenza n. 29421 del 17 dicembre 2008
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