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Azione revocatoria ordinaria, azione per il conseguimento della condanna della controparte al pagamento del credito, rigetto della domanda, conseguenze
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24/11/2009 Giurisprudenza Civile |
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E` vero che, per l`accoglimento dell`azione revocatoria ordinaria, puo` essere sufficiente l`esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale, perche` tale azione recepisce una nozione di credito estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell`integrita` del patrimonio del debitore quale garanzia generica delle ragioni creditizie, onde per il suo esperimento basta che
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l`aspettativa di credito non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata. Ma questi principi non possono essere utilmente invocati quando il preteso creditore abbia contemporaneamente gia` agito anche per conseguire la condanna della controparte al pagamento del credito e si sia visto rigettare la domanda con una pronuncia del giudice che, non essendo stata da lui impugnata, e` ormai divenuta definitiva. Infatti, l`ordinamento giuridico vigente non prevede le sentenze di
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rigetto allo stato, e percio` l`accertamento dell`inesistenza di un diritto per difetto di prova, una volta formatosi il giudicato formale, costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve ritenersi non piu` proponibile in un nuovo giudizio fra le stesse parti. Non vi e` quindi neppure un`aspettativa di credito, da tutelare attraverso l`azione revocatoria, volta che nessuna pretesa creditoria e` piu` in futuro utilmente esercitabile da parte degli attori.
Cassazione Civile, Sezione Unite, Sentenza n. 29421 del 17 dicembre 2008
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