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La ratio dell`art. 9, della legge 2 marzo 1999 n. 68, che attribuisce al datore di lavoro la facolta` di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato, va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di
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lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacita` tecnico-professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, al fine di una sua collocazione nell`organizzazione aziendale, che sia utile all`impresa e che nello stesso tempo, per consentire l`espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore e` stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalita` e dignita`. Ne
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consegue che il datore di lavoro puo` legittimamente rifiutare l`assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica simile a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalita` previste dall`art. 12 della stessa legge n. 68 del 1999.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 6017 del 12 marzo 2009
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