|
In caso di impiego di manodopera negli appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato successivamente all`entrata in vigore della legge n. 210 del 1985, e` da escludere che l`operativita` del generale divieto previsto dalla legge n. 1369 del 1960, art. 1, sia stata limitata dalla disciplina speciale e posteriore introdotta dalla citata legge n. 210 del 1985, art. 2, lett.) i, nella parte in cui ha conferito ampio rilievo alle finalita` di economici, ed efficienza dell`organizzazione delle Ferrovie dello Stato e alle conseguenti esigenze di elasticita` e flessibilita` nella dislocazione dei servizi e del personale. La lettura sistematica di tale ultima disposizione convince dell`assenza di qualsiasi limitazione del divieto di interposizione. Infatti, consentire alle Ferrovie di affidare a societa` o enti cui partecipino ovvero ad altre imprese la gestione di particolari settori di attivita` che non
|
ritenga conveniente, per ragioni organizzative, funzionali ed economiche, gestire direttamente, significa semplicemente confermare il generale principio della liberta` dell`imprenditore di affidare in appalto tutte le attivita` suscettibili di fornire autonomo risultato produttivo, senza che sia consentito escludere l`ipotesi in cui l`organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione. Pertanto, con riferimento proprio alle Ferrovie dello Stato, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall`affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attivita`, ancorche` strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l`appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo
|
all`appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuita` della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. La specifica previsione contenuta nella legge istitutiva dell`Ente Ferrovie dello Stato, quale ente pubblico economico creato al fine di assumere il servizio gia` gestito dallo Stato mediante un`azienda autonoma, si spiega agevolmente con la necessita` di delineare il disegno organizzativo di un soggetto pubblico e di precisarne l`ambito di autonomia rispetto ai fini pubblici istituzionali. Certamente, in tema di appalti, non si e` inteso consentire all`ente pubblico piu` di quanto non fosse consentito all`imprenditore privato.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 6336 del 16 marzo 2009
|