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Il legislatore della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non ha introdotto la giurisdizione esclusiva in capo al giudice ordinario, alla stregua di quanto previsto in capo al giudice amministrativo nella precedente disciplina. Dallo sdoppiamento di attribuzione tra giudice del provvedimento e giudice dell`atto di gestione, emergono profili problematici quanto all`ambito di protezione
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riservato al dirigente, ma anche a qualsiasi dipendente pubblico, stante la portata lesiva che nei suoi confronti puo` assumere un atto generale di organizzazione, sia ex se, sia in quanto presupposto illegittimo per l`assunzione di un atto paritetico. E detta efficacia lesiva risulta ancora piu` accentuata da quella giurisprudenza che, proprio in tema di variazione della pianta organica di un ente pubblico, ritiene
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che non e` consentito al titolare del diritto soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l`annullamento dell`atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell`atto presupposto.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 3677 del 16 febbraio 2009
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