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L`art. 63 del T.U. 30 marzo 2001 n. 165 devolve al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, ancorche` vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li riapplica se illegittimi. Ne consegue, proprio in tema di variazione della pianta organica di un ente pubblico, che, in materia di lavoro
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pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dall`art. 63, comma primo, d.lgs. n. 165 del 2001, risulta che non e` consentito al titolare del diritto soggettivo, che risente degli effetti di un atto amministrativo, di scegliere, per la tutela del diritto, di rivolgersi al giudice amministrativo per l`annullamento dell`atto, oppure al giudice ordinario per la tutela del rapporto di lavoro previa disapplicazione dell`atto presupposto, atteso che, in tutti i casi
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nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico, e` consentita esclusivamente l`instaurazione del giudizio dinanzi al giudice ordinario, nel quale la tutela e` pienamente assicurata dalla disapplicazione dell`atto e dagli ampi poteri riconosciuti a quest`ultimo dal secondo comma del menzionato art. 63.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 3677 del 16 febbraio 2009
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